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Il preventivo nello studio medico e odontoiatrico: domande frequenti

In questo articolo FAQ raccogliamo domande e risposte frequenti sul preventivo per lo studio medico e odontoiatrico e per tutti i professionisti sanitari.


  1. Il preventivo scritto è obbligatorio per gli studi medico odontoiatrici?
  2. Quali forme di preventivo sono a norma di legge?
  3. Cosa deve contenere un preventivo a norma di legge?
  4. Il preventivo deve essere firmato?
  5. Cosa s'intende per "compenso di massima"?
  6. Quali rischi si corrono a non compilare un preventivo a norma?
  7. Come rendere il preventivo più comprensibile?
  8. Cosa è previsto dal GDPR per i preventivi?
  9. Dove creo il mio preventivo a norma di legge?

 

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Il preventivo scritto è obbligatorio per gli studi medici e odontoiatrici?

Il preventivo per gli studi medici e odontoiatrici è divenuto obbligatorio in forma scritta o digitale con l’applicazione della Legge Concorrenza. Il semplice accordo verbale è perciò naturalmente sconsigliato, in quanto non fornisce garanzia al paziente, né funge da forma di tutela per lo studio medico-odontoiatrico o il professionista.

Quali forme di preventivo sono a norma di legge?

A seguito dell’applicazione della Legge Concorrenza, il preventivo può assumere esclusivamente forma scritta o digitale.
Esso si identifica come un contratto a tutti gli effetti da due parti contraenti, portando dei benefici reali sia per i pazienti che per gli studi medico-odontoiatrici ed i professionisti sanitari:

  • funge da garanzia per il paziente, in quanto il prezzo “di massima” concordato non può cambiare ingiustificatamente durante il percorso di cura;
  • funge da garanzia per lo studio, principalmente in caso di contenzioso e per il recupero dei crediti.

Cosa deve contenere un preventivo a norma?

Ecco un esempio di preventivo a norma di legge:

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Secondo il comma 4, Art. 9 della Legge Concorrenza, il preventivo deve obbligatoriamente contenere:

  1. Importo e costi:
    1. l’importo “di massima” relativo alle prestazioni in oggetto al preventivo stesso;
    2. tutte le voci di costo legate alle prestazioni da eseguire, comprensive di spese, oneri e contributi;
  2. Dati di riferimento dello studio:
    1. il numero di iscrizione all’albo professionale del medico, odontoiatra o professionista sanitario titolare dello studio;
    2. i titoli di specializzazione del medico, odontoiatra o professionista sanitario;
    3. i dati della polizza assicurativa per danni provocati dall’attività professionale.
  3. Grado di complessità della prestazione, solitamente indicata nella descrizione o nel testo libero allegato al preventivo.
  •  

Il preventivo deve essere firmato?

Il preventivo scritto o digitale assume le stesse caratteristiche di un contratto tra le parti, in quanto consiste in una proposta contrattuale da parte dello studio medico-odontoioatrico, o del professionista sanitario, nei confronti del paziente, che accetta la proposta.

L’accettazione della proposta fa sì che il contratto sia legalmente concluso (Codice Civile Art. 1326), per questo motivo, per considerare un preventivo accettato è necessario che il paziente firmi il contratto.

Cosa s’intende per “compenso di massima”?

Seguendo il comma 150, Art. 9 della Legge 1/2012, “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo”.

Facendo un esempio con una prestazione odontoiatrica, l’odontoiatra non potrà più accordarsi verbalmente per un impianto indicando una cifra sommaria, ma dovrà indicare le voci di costo che compongono l’importo totale in modo trasparente (come nell’esempio nel paragrafo precedente).

La dicitura “di massima” per l’importo si applica in tutti i casi, tuttavia assume maggiore valore in situazioni specifiche, cioè nei casi in cui il costo totale della prestazione non può essere determinato in anticipo, ad esempio con il sorgere di complicazioni in seguito ad una prestazione.

Nella letteratura specifica si fa spesso riferimento alla professione forense, poiché la situazione dell’assistito può evolvere improvvisamente per fattori esterni e ciò si riflette naturalmente sul compenso da corrispondere al professionista.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie la situazione è parzialmente diversa, dato che il medico, odontoiatra o professionista sanitario prepara il piano di cura in anticipo considerando la complessità dell’incarico e salvo complicazioni porta a termine il percorso di cura fino alla fine.

Ciò permette di tener conto delle spese da sostenere per eseguire le prestazioni, per questo il testo di legge ha previsto di inserire chiaramente le voci di costo già nel preventivo da consegnare al paziente (cioè spese, oneri e contributi), nonché di documentare la complessità dell’incarico.

Per quanto riguarda la complessità dell’incarico, un buon preventivo deve prevedere un testo di accettazione e/o descrizione nel quale il professionista può informare il paziente sulla complessità, sui rischi e le complicazioni eventuali della prestazione da eseguire.

Quali rischi si corrono a non compilare un preventivo a norma?

La Legge non prevede sanzioni per chi non si appresta ad un preventivo a norma di legge, tuttavia, presentare un preventivo digitale o scritto è a tutela dello stesso professionista oltre che del paziente.

In fase di contenzioso con un paziente non pagante, infatti, lo studio avrebbe una solida base per il recupero del credito. L’assenza della prova del preventivo di massima, infatti, “costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso” (Art. 1, comma 6, DM 140/2012).

Nella migliore delle ipotesi, in sintesi, il giudice applicherebbe un importo corrispondente al tariffario di riferimento della professione, sempre che venga dimostrata come svolta la prestazione; poiché nel caso in cui il medico non riesca a dimostrare di aver effettivamente eseguito le prestazioni del preventivo, il compenso sarebbe persino non dovuto.

Come rendere il preventivo più comprensibile?

L’obbligo di un preventivo scritto o digitale suggerisce agli studi medico-odontoiatrici, nonché a tutti i professionisti sanitari, di compilare un preventivo comprensibile e affidabile.

Oltre alle informazioni richieste dalla legge, lo studio può:

  • utilizzare soluzioni grafiche più intuitive e accattivanti per i piani di cura
  • inserire logo e intestazione personalizzate
  • raggruppare graficamente le informazioni più importanti
  • essere brevi e concisi
  • mostrare chiaramente le tempistiche del piano di cura

Cosa è previsto dal GDPR per i preventivi?

Per essere a norma di GDPR, la condivisione e l’archiviazione di un preventivo deve rispettare gli stessi principi indicati per i documenti che contengono dati personali.

In particolare lo studio dovrebbe preoccuparsi di:

  • rispettare un adeguato livello di sicurezza contro la divulgazione, l’accesso o la modifica dei dati del preventivo da figure non autorizzate;
  • mantenere la riservatezza dei dati contenuti nel preventivo tramite pseudonimizzazione e cifratura, nei casi necessari;
  • assicurare l’integrità del preventivo e la sua disponibilità ad essere sempre accessibile;
  • assicurare il ripristino del preventivo in caso di perdita, danneggiamento o distruzione (quindi effettuare un backup del preventivo);
  • prevedere un meccanismo di controllo su chi ha accesso al preventivo stesso;
  • prestare attenzione ai mezzi di condivisione per evitare il rischio che dati vengano trattati da non autorizzato (p.es. l’invio non cifrato tramite email).

Dove creo il mio preventivo a norma di legge?

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