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Sistema TS per medici e dentisti. Domande frequenti (aggiornamento gennaio 2024).

In quest'articolo, pubblichiamo le domande più frequenti sul tema Sistema TS per medici e dentisti, con le relative risposte.

  1. Scadenze per il 2024
  2. Perché bisogna inviare le spese dei pazienti?
  3. Chi deve inviare le spese?
  4. Si può delegare l'invio a un soggetto terzo?
  5. Quali sono le spese da inviare?
  6. Cosa bisogna fare con il bollo?
  7. Cosa succede a chi non invia le fatture?
  8. Il paziente può richiedere di non inviare le proprie spese?
  9. Come si effettua l'invio delle fatture?
  10. Cosa succede dopo aver effettuato l'invio?
  11. Gli Studi Associati hanno l'obbligo di invio?
  12. Le società (per es. le SRL) hanno l'obbligo di invio?
  13. Cosa bisogna fare con le fatture dei pazienti convenzionati?
  14. Bisogna inviare lo Spesometro?
  15. Cosa comporta la proroga della Fatturazione Elettronica?

1. Scadenze per il 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, come stabilito dal decreto ministeriale dell’8 febbraio 2024, gli enti obbligati a fornire i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno effettuare l'invio con cadenza semestrale
Di conseguenza, le nuove scadenze per l'anno 2024 sono fissate al 30 settembre 2024 per i dati del primo semestre (gennaio-giugno) e al 31 gennaio 2025 per quelli del secondo semestre (luglio-dicembre). Dopo la trasmissione, sarà possibile apportare modifiche ai dati inviati entro i successivi 7 giorni.

2. Perché bisogna inviare le spese dei pazienti?

Per permettere all'Agenzia delle Entrate di compilare in automatico il 730 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Il Sistema TS, infatti, gira le fatture all'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, utilizza questi e altri dati per compilare il 730 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Ecco perché si parla di 730 precompilato.

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2. Chi deve inviare le spese?

Originariamente, la lista dei soggetti tenuti all'invio era questa (come stabilito nel decreto 175/2014): “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri”. Per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2016, però, l'obbligo di invio è stato esteso anche alle strutture non accreditate.
Qui
puoi trovare la lista di tutti i soggetti obbligati all'invio delle spese.

3. Si può delegare l'invio a un soggetto terzo?

Sì. È possibile delegare sia associazioni di categoria, sia soggetti terzi. Per designare un soggetto delegato, bisogna accedere alla propria area riservata sul sito www.sistemats.it e usare la funzione "Gestione deleghe". Il soggetto delegato deve essere abilitato come intermediario fiscale e deve essere provvisto di PEC (Posta Elettronica Certificata). Dopo che il medico avrà designato il soggetto delegato, questi riceverà un'email dal Sistema TS, contenente un link per perfezionare il processo di delega.

4. Quali sono le spese da inviare?

L'allegato A del decreto 2 agosto 2016 stabilisce che le spese da inviare al Sistema TS sono:

  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
  • Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie);
  • Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
  • Cure termali, previa prescrizione medica;
  • Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Tuttavia, dopo l'esonero dalla Fatturazione Elettronica per il settore sanitario, consigliamo di approfondire quali sono le fatture da inviare al Sistema TS e quali da gestire tramite Fatturazione Elettronica. 

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5. Cosa bisogna fare con il bollo?

Anche il bollo va inviato assieme alle altre spese, dal momento che per il paziente è detraibile. La tipologia di spesa da assegnare al bollo va scelta in base alle altre spese presenti sul documento fiscale. Per tutti i dettagli, consigliamo la lettura di quest'articolo sui tipi di prestazione da inviare.

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6. Cosa succede a chi non invia le fatture?

Il decreto 158/2015, all'articolo 23, stabilisce sanzioni “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati”. Le sanzioni sono di 100 € per ogni comunicazione, fino a un massimo di 50.000 €. Nel caso di errori, però, la sanzione viene annullata se si invia la correzione entro 5 giorni dalla scadenza. Se la correzione viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte a un terzo, fino a un massimo di 20.000 €. L’applicazione delle sanzioni entra in vigore dal gennaio 2017 (art. 32 del decreto).

7. Il paziente può richiedere di non inviare le proprie spese?

Sì, il paziente può richiedere di non inviare i dati delle proprie spese al Sistema TS. Il paziente può esplicitare oralmente questa richiesta al momento dell'emissione della fattura. Il dentista non è tenuto a far firmare nulla. Ciò che deve fare è aggiungere sulla fattura, sia sulla propria copia, sia su quella al paziente, la dicitura: "il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015". Il dentista, da parte sua, deve conservare l'informazione della richiesta del paziente. Rinunciando all'invio dei dati, il paziente rinuncia automaticamente agli eventuali rimborsi.

8. Come si effettua l'invio delle fatture?

Per prima cosa, il dentista deve procurarsi le credenziali di accesso al Sistema TS. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.sistemats.it o presso la competente sede provinciale dell’Ordine dei Medici.

Dopo avere ottenuto le credenziali di accesso, il dentista può inviare i dati al Sistema TS in 3 modi:

  1. applicazione web del Sistema TS;
  2. delega;
  3. software gestionale.

Per maggiori dettagli, consigliamo di leggere questo: procedura di invio dei dati.

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9. Cosa succede dopo aver effettuato l'invio?

Il Sistema TS comunica l’esito dell’invio in formato .pdf. Se non ci sono errori, il Sistema TS gira i dati all'Agenzia delle Entrate, che li userà per il 730 precompilato del paziente. Nel caso in cui invece ci siano errori, il Sistema TS invia al dentista un file .csv con l'evidenziazione degli errori riscontrati. Le comunicazioni degli esiti di tutti gli invii effettuati sono visualizzabili sul sito www.sistemats.it, o sul proprio software gestionale (ammesso sia abilitato all'invio delle fatture al Sistema TS).

10. Gli Studi Associati hanno l'obbligo di invio?

Sì. In quest'articolo sono disponibili più informazioni sul Sistema TS per Studi Associati, come la richiesta delle credenziali e la procedura d'invio.

11. Le società (per es. le SRL) hanno l'obbligo di invio?

Sì. Per le fatture del 2015, l'obbligo d'invio riguardava soltanto le strutture accreditate con il SSN. A partire dalle fatture del 2016, invece, l'obbligo d'invio è stato esteso anche alle strutture non accreditate.

12. Cosa bisogna fare con le fatture dei pazienti convenzionati?

Come riportato da ANDI, se la fattura è intestata al paziente, va comunque inviata al Sistema TS, anche nel caso in cui sia pagata, del tutto o in parte, da un fondo o assicurazione. Sarà poi il fondo/assicurazione a inviare i dati di rimborso al Sistema TS. Nel caso invece in cui la fattura sia intestata al fondo/assicurazione, non va inviata al Sistema TS.

Sezione AlfaDocs Academy sul Sistema TS

13. Bisogna inviare lo Spesometro?

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato per confermare la definitiva esenzione degli operatori sanitari e studi odontoiatrici dall'invio dei dati fiscali tramite Spesometro.

Come riporta il testo di legge citato:

L’obbligo di comunicare le operazioni attraverso lo Spesometro è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

L'elaborazione del 730 Precompilato infatti non necessita di un doppio invio per essere completato, in quanto l'Agenzia delle Entrate è già in possesso degli stessi dati.

14. Cosa comporta la proroga della Fatturazione Elettronica?

Dopo la proroga dell'obbligo di Fatturazione Elettronica per il settore sanitario, tutti gli studi medici e odontoiatrici hanno mantenuto l'obbligo di invio delle Fatture dei pazienti al Sistema TS. In particolare, l'obbligo riguarda tutte le fatture in uscita per prestazioni sanitarie effettuate.


Sono perciò escluse dall'invio tutte le fatture di acquisto (quindi in entrata) e le fatture per le consulenze, che dovranno essere inoltrate al Sistema di Interscambio, per cui richiedono obbligatoriamente il sistema della Fatturazione Elettronica. Per ulteriori approfondimenti consigliamo la lettura della nostra FAQ sulla Fatturazione Elettronica per medici e dentisti.

***

Disclaimer: le informazioni riportate in questo post, sono riprese dai documenti ufficiali pubblicati sul sito www.sistemats.it, o da altre fonti, sempre specificate. Ad ogni modo, AlfaDocs non rappresenta una fonte ufficiale sull'argomento. Pertanto, oltre a leggere e commentare i nostri post, consigliamo sempre di consultare il Sistema TS, chiamando il numero verde 800 030 070.

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